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Legge Regione Veneto n° 27 del 30-06-1993
A livello della Regione Veneto è presente la
Legge Regionale n° 27 del 30-06-1993 “ Prevenzione dei danni derivanti dai Campi Elettromagnetici da elettrodotti ”, la quale fissa i seguenti limiti : Il Campo Elettrico misurato all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza , a 1.5 m da terra, non deve superare il valore di 0.5 kV/m e l’Induzione Magnetica non deve superare il valore di 0.2 microT .
A seguito di tale Legge Regionale c’è stata l’introduzione delle cosiddette “ fasce di rispetto ” che costringevano di fatto all’ inedificabilità nelle vicinanze dell’elettrodotto , sebbene il terreno potesse essere edificabile . In taluni caso però la Legge Regionale poteva rivelarsi troppo restrittiva . Ecco quindi che è stata emanata una Delibera della Giunta Regione Veneto che, di fatto, ha dato la possibilità di andare in deroga alla Legge Regione Veneto n° 27 del 30-06-1993 .
Tale delibera è la:
DGR 1432 del 31/5/2002 . A seguito di tale delibera l’ ARPAV
ha emanato un dettagliato
Protocollo di Misura .
Tali tipologie di misure di campo
elettromagnetico posso essere eseguite , tra l’altro , da professionisti e tecnici del settore , che hanno ricevuto adeguata formazione presso l’ARPAV .
Eurocemis
ha al suo interno degli ingegneri che sono stati accreditati dall’ ARPAV per tale tipo di misurazioni .
Legge Italiana - DPCM 08 luglio 2003
Il 14 febbraio 2001 è stata approvata la Legge Quadro n° 36 sulla protezione di lavoratori e popolazione dalle esposizioni ai Campi Elettrici , Magnetici ed Elettromagnetici ( frequenze comprese tra 0 e 300 GHz ). Per la frequenza di rete ( 50 Hz ), il Decreto Attuativo di tale Legge è stato emanato il giorno 8 luglio 2003 ( Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003 ); i limiti sono di 10 microT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico per i vecchi elettrodotti e di 3 microT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico per le nuove installazioni , dove i suddetti limiti di induzione magnetica sono da intendersi come mediane dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio .
DPCM 08 luglio 2003
In appoggio a tale DPCM c’è una
Nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio su “ Protezione della popolazione dall’ esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici . Determinazione delle fasce di rispetto ( DPCM 8/07/2003 )” ( prot. DSA/2004/25291 del 15.11.04 ). Tale nota del Ministero da delle linee guida su come soddisfare il DPCM 08 luglio 2003 .
Oltre a quanto sopra, il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha emanato una Norma dal Titolo : Norma CEI 106-11 : “ Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 ( Art. 6 ) - Parte 1 : Linee elettriche aeree e in cavo ”. Per soddisfare quanto richiesto dalla Normativa Italiana spesso , oltre alle misurazioni , si deve ricorrere a delle operazioni di simulazione al calcolatore
(file pdf es.1 -
file pdf es.2). I tecnici
Eurocemis
sono in grado di eseguire Valutazioni di Impatto Elettromagnetico anche secondo quanto richiesto dal DPCM 08 luglio 2003 .

CABINE ELETTRICHE
Non sempre le cabine elettriche , al cui interno spesso si hanno dei trasformatori per la trasformazione della tensione , sono ubicate in luoghi isolati . Capita molte volte , specie nei quartieri cittadini , che questi locali confinino con ambienti residenziali o strutture ricettive ( quali alberghi o ristoranti ). Appare quindi importante valutare l’ Impatto Elettromagnetico nelle vicinanze di tali locali . Lo studio non è facile in quanto le sorgenti di campo elettromagnetico all’interno della cabina possono essere molteplici e le correnti transitanti , che influenzano specialmente il Campo Magnetico , possono variare notevolmente nell’arco della giornata .
Eurocemis
è in grado di effettuare tale tipologia di studio , anche con l’ausilio della Norma emanata dal CEI ( Comitato Elettrotecnico Italiano ) e dal Titolo : Norma CEI 106-12 : “ Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche MT/BT ”.
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SETTORE INDUSTRIALE
- ESPOSIZIONE LAVORATORI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Anche nel settore industriale
Eurocemis
da anni esegue misurazioni e valutazioni di Analisi di Impatto Elettromagnetico . Si evidenzia , a carattere europeo , la presenza della Direttiva Comunitaria
riguardante il rischio campi elettromagnetici lavoratori :
Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici ).
Con tale Direttiva Comunitaria si è ritenuto necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici , a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori stessi . Per Campi Elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo e di frequenza inferiore o pari a 300 GHz . Come riportato all’ Art. 4 di detta Direttiva , “il datore di lavoro valuta e , se del caso , misura e / o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (…). La valutazione , la misurazione e/o il calcolo devono essere programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei (…). I dati ottenuti dalla valutazione , misurazione e / o calcolo del livello di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione ”.
Tale Direttiva è stata
recepita in Italia con il
Decreto Legislativo n. 257 del 19 novembre 2007 .
Il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 257 ( Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici )) ha
recepito la Direttiva Europea 2004/40/CE attuandola e modificando il D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626 ( Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ) con
l’aggiunta del titolo V ter
Vengono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi
elettromagnetici in una banda di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz durante
il lavoro .
Obblighi del datore di lavoro :
valutazione e , quando necessario , misurazione o calcolo dei livelli di campo elettromagnetico a cui sono esposti i lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa europea standardizzata ;
valutazione del superamento dei valori di azione o eventualmente dei valori limite forniti dal decreto ;
la valutazione , la misurazione ed il calcolo sono programmati ed effettuati da personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione prestando particolare attenzione a quanto richiamato all’art. 5 ;
i dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR) ;
la valutazione deve essere ripetuta con cadenza almeno quinquennale ;
nel documento di valutazione del rischio dovranno essere indicate le misure di prevenzione e protezione ;
dovranno essere predisposte le azioni di informazione e formazione dei lavoratori .
Entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 257/07 : 30 aprile 2008 .
I tecnici Eurocemis offrono assistenza ai fini della valutazione del “ rischio elettromagnetico ”. Tale azione può svolgersi ad esempio secondo questo iter :
Si riportano solo alcune tipologie di ambienti di lavoro per le quali Eurocemis ha eseguito la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici ( CEM ):
- BIBLIOTECHE ( possibili sorgenti di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici : barriere e sistemi antitaccheggio ; lampade
da lettura ; magnetizzatore / smagnetizzatore libri per prestito ; videoterminali e apparecchiature informatiche ; sistemi
wire-less per la trasmissione dati ; ecc.)
- INDUSTRIE BRUCIATORI TERMICI ( possibili sorgenti di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici : motori elettrici di grossa
potenza ; puntatrici ; saldatrici ; quadri elettrici )
- FABBRICAZIONE ASTUCCI ( PER OCCHIALI , GIOIELLI , OROLOGI , ecc.) ( possibili sorgenti di esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici : macchinari a radiofrequenza ; termoformatrici ; stiratrici ; forni a resistenza ; timbratrice ;
timbratrici a radiofrequenza )
CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA FREQUENZA
Eurocemis
effettua misurazioni di Campo Elettromagnetico ad alta frequenza , generato ad esempio da antenne per la telefonia mobile ( antenne per i cellulari ) o da antenne radio - televisive . La Legge Nazionale di riferimento è il
DPCM 08 luglio 2003 dal titolo :
D.P.C.M. 8 luglio 2003 : “ Fissazione dei limiti di esposizione , dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz ”.

SETTORE INDUSTRIALE
MACCHINARI E SORGENTI AD ALTA FREQUENZA
Anche nel settore industriale Eurocemis da anni esegue misurazioni e valutazioni di Analisi di Impatto Elettromagnetico . Si evidenzia , a carattere europeo , la presenza della Direttiva Comunitaria :
Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici ).
Con tale Direttiva Comunitaria si è ritenuto necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici , a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori stessi . Per Campi Elettromagnetici si intendono campi magnetici statici e campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo e di frequenza inferiore o pari a 300 GHz . Come riportato all’Art. 4 di detta Direttiva , “ il datore di lavoro valuta e , se del caso , misura e / o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori (…). La valutazione , la misurazione e / o il calcolo devono essere programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei (…). I dati ottenuti dalla valutazione , misurazione e / o calcolo del livello di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione ”.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il
Decreto Legislativo n. 257 del 19 novembre 2007 .
Il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 257 ( Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici )) ha
recepito la Direttiva Europea 2004/40/CE attuandola e modificando il D.Lgs. 19
settembre 1994 n. 626 ( ora Decreto 81 del 2008 ) ( Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ) con
l’aggiunta del titolo V ter .
Vengono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi
elettromagnetici in una banda di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz durante
il lavoro .
Obblighi del datore di lavoro :
valutazione e , quando necessario , misurazione o calcolo dei livelli di campo elettromagnetico a cui sono esposti i lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa europea standardizzata ;
valutazione del superamento dei valori di azione o eventualmente dei valori limite forniti dal decreto ;
la valutazione , la misurazione ed il calcolo sono programmati ed effettuati da personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione prestando particolare attenzione a quanto richiamato all’art. 5 ;
i dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio ;
la valutazione deve essere ripetuta con cadenza almeno quinquennale ;
nel documento di valutazione del rischio dovranno essere indicate le misure di prevenzione e protezione ;
dovranno essere
predisposte le azioni di informazione e formazione dei lavoratori .
Entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. n. 257/07 : 30 aprile 2008
I tecnici Eurocemis offrono assistenza ai fini della valutazione del “ rischio elettromagnetico ”. Tale azione può svolgersi ad esempio secondo questo iter :
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC)
I tecnici
Eurocemis
vantano esperienza nel settore della Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ). Per anni la Direttiva di riferimento è stata la Direttiva 89/336/CEE .
Attualmente si deve invece fare riferimento alla
Direttiva 2004/108/CE dal titolo : Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 settembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE .
Prove e misure in Laboratorio
Eurocemis esegue Prove e Misure di Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ). Vengono eseguite Misure di Emissione a Radio Frequenza e Prove di Immunità a Radio Frequenza .
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Le Misure di Emissione si suddividono a loro volta in:
Le Prove di Immunità si suddividono in :
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Prove e misure “ in situ ”
Un punto forte di
Eurocemis
è che esegue Prove e Misure di Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ) " in situ " cioè presso aziende clienti . Le misure e prove di Compatibilità Elettromagnetica ( EMC ) eseguite in esterna trovano applicazione qualora l' apparecchiatura da testare abbia dimensioni o peso tali da non renderne fattibile ed economico
da parte del cliente - costruttore lo spostamento
in laboratorio .
Segue un elenco di siti / ambienti / apparecchiature per le quali Eurocemis ha eseguito delle misure " in situ " :
- Test e misure EMC su quadri elettrici + robot di verniciatura ;
- Test e misure EMC su macchinari per la produzione di celle fotovoltaiche ;
- Test e misure EMC su furgoni e veicoli allestiti / modificati ;
- Test e misure EMC su centri di lavoro di notevoli dimensioni .